Direttive Nazionali (D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis)

La gestione delle emissioni odorigene rappresenta un tema sempre più rilevante per gli impianti industriali, in quanto connesso sia alla tutela dell’ambiente sia al benessere delle comunità limitrofe. Il riferimento normativo principale a livello nazionale è il Decreto Legislativo 152/2006, che, con l’introduzione dell’articolo 272-bis, fornisce un quadro chiaro per la prevenzione e la limitazione delle emissioni aventi impatto odorigeno.

L’art. 272-bis stabilisce che le autorità competenti possono stabilire specifiche prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi, al fine di prevenire o contenere la diffusione di odori molesti provenienti da stabilimenti, impianti o attività che, per natura del processo o per la tipologia di materie prime, possono generare emissioni odorigene significative.

Le prescrizioni possono includere:

  • l’adozione di tecniche di abbattimento o contenimento delle emissioni odorose;

  • la predisposizione di piani di monitoraggio con metodologie riconosciute;

  • l’obbligo di mantenere registrazioni e documentazione sui cicli produttivi;

  • l’implementazione di sistemi di gestione e controllo atti a prevenire condizioni anomale;

  • azioni correttive in caso di segnalazioni provenienti dalla popolazione o da enti di controllo.

L’articolo sottolinea inoltre l’importanza dell’adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT), incoraggiando le aziende a orientarsi verso soluzioni efficaci e sostenibili per la mitigazione degli odori.

Per le realtà produttive, ciò significa dotarsi di un approccio strutturato, documentato e proattivo nella gestione delle emissioni odorose, al fine di garantire conformità normativa, trasparenza nei confronti degli enti di controllo e una migliore integrazione con il territorio.

Grazie a una corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis, le aziende possono prevenire situazioni critiche, ridurre i disagi per la popolazione e migliorare complessivamente la qualità ambientale.